Certificato prevenzione incendi CPI: cos’è, normativa e attività soggette
Il Certificato di Prevenzione Incendi, procedimenti per la sicurezza antincendio. La guida AMTES.
ll Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) l’aspetto più delicato e importante della progettazione antincendio. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni sul certificato di prevenzione antincendio: normativa, attività soggette a CPI, nuove procedure, costi e tariffe, informazioni su rinnovo e deroghe e tutte le informazioni che ogni professionista antincendio dovrebbe sapere. Il tutto sempre redatto dagli esperti da Ingegneri.info.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’evoluzione della normativa antincendio, ma non solo quella che riguarda la progettazione della sicurezza antincendio. Anche le procedure autorizzative sono state aggiornate e semplificate, rispetto al passato. Vediamo quindi le normative riguardanti il certificato prevenzione incendi principali
Certificato prevenzioni incendi: normativa
Il riferimento normativo principale che introduce tali novità è il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Sono stati quindi abrogati e sostituiti dal D.P.R. n. 151/2011: il D.M. 16 febbraio 1982, il D.P.R. n. 37/1998, il D.P.R. n. 689/1959, il D.P.R. n. 214/2006 e l’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 (CPI).
L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, in base ai seguenti principi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi nonché delle procedure non necessarie;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione;
d) Informatizzazione adempimenti e procedure amministrative.
La novità della SCIA
Il nuovo regolamento tiene conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. come sostituito con art. 49, comma 4 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. Oggi si può dare avvio ad un’attività fin dalla data di presentazione della SCIA.
In questo articolo potrai approfondire i seguenti temi:
– Certificato di Prevenzione Incendi: quali sono le attività soggette
– Certificato di prevenzione incendi per attività normate e non normate
– Le modifiche all’elenco delle Attività soggette
– Certificato di prevenzione incendi: costi e tariffe
– Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
– Deroghe al certificato di prevenzione incendi
– Nulla osta di fattibilità (art. 8 del D.P.R. n. 151/2011)
– Verifiche in corso d’opera (art. 9 del D.P.R. n. 151/2011)
– Raccordo con le procedure SUAP (art. 10 del D.P.R. n. 151/2011)
– Disposizioni transitorie e finali (art. 11 del D.P.R. n. 151/2011)
– Modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi: valutazione dei progetti e SCIA
– Qual’è la modulistica da utilizzare per le istanze di prevenzione incendi
– Il Tecnico abilitato e il professionista antincendio
Per ulteriori approfondimenti, ti suggeriamo “Antincendio. Casi pratici di progettazione”, di Filippo Cosi, Wolters Kluwer, 2017, un volume aggiornato con le ultime RTV che propone un approccio alla materia attraverso la Fire Safety Engineering.